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La Corte, riuniti i giudizi, dichiara estinti i processi relativi alle impugnazioni di Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano contro varie norme del d.l. n. 66 del 2014 in materia di spesa pubblica.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review) era stato impugnato da più autonomie territoriali con riguardo a disposizioni in materia di riduzione della spesa per beni e servizi e di razionalizzazione. Nel corso dei giudizi sono venute meno le ragioni della controversia.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato in via principale gli artt. 8 e 46 (e, per Bolzano, anche l’art. 47) del d.l. n. 66 del 2014, lamentando la lesione delle competenze e dell’autonomia finanziaria garantite dai rispettivi statuti speciali.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’estinzione dei processi con ordinanza, prendendo atto della rinuncia ai ricorsi seguita dall’accettazione, senza pronunciarsi sul merito delle questioni.
Il principio
Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si estingue quando la parte ricorrente rinuncia all’impugnazione e la controparte accetta: la Corte dichiara l’estinzione con ordinanza, senza decidere il merito delle norme contestate.
Domande e risposte
Chi aveva impugnato le norme?
La Regione Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, contestando disposizioni di spending review del d.l. n. 66 del 2014.
Perché i processi si sono estinti?
Per rinuncia ai ricorsi seguita dall’accettazione: venute meno le ragioni della lite, la Corte ha dichiarato l’estinzione.
La Corte ha valutato la legittimità delle norme?
No: l’estinzione è una pronuncia processuale che non entra nel merito della costituzionalità delle disposizioni.
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