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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul respingimento dello straniero con accompagnamento alla frontiera (art. 10, comma 2, del Testo unico immigrazione) sollevate dal Tribunale di Palermo, e inammissibile anche l’intervento dell’ASGI.

Di cosa si tratta

L’art. 10, comma 2, del Testo unico immigrazione disciplina il respingimento «differito» dello straniero, con accompagnamento alla frontiera disposto dal questore, nei confronti di chi sia stato fermato all’ingresso o subito dopo, oppure temporaneamente ammesso per pubblico soccorso. Il Tribunale di Palermo dubitava che affidare al questore, e non al giudice, una misura che incide sulla libertà personale fosse compatibile con le garanzie costituzionali e con la disciplina europea sui rimpatri.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), in riferimento agli artt. 10, secondo comma, 13, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni e inammissibile anche l’intervento dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI). La pronuncia è di rito: non affronta nel merito i dubbi di costituzionalità sulla disciplina del respingimento.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale devono superare il vaglio di ammissibilità: se non lo superano, la Corte non si pronuncia sul merito e la disciplina censurata resta in vigore.

Domande e risposte

La Corte ha detto che il respingimento è legittimo o illegittimo?

Né l’uno né l’altro: ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi non ha deciso nel merito. La disciplina censurata resta in vigore.

Che cos’è il respingimento «differito»?

È la misura, disposta dal questore, con cui si accompagna alla frontiera lo straniero fermato all’ingresso o subito dopo, oppure ammesso temporaneamente per necessità di pubblico soccorso.

Perché era stato chiamato in causa l’art. 13 Cost.?

Perché l’accompagnamento alla frontiera incide sulla libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost., che riserva di regola al giudice le misure restrittive.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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