Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia n. 48 del 2014, sull’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva modificato la disciplina sulla destinazione dei proventi ricavati dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (case popolari). Il Governo ha ritenuto che la nuova disciplina violasse i vincoli costituzionali in materia di risparmio e di livelli essenziali delle prestazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, in riferimento agli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, in tema di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata, accogliendo le censure del Governo sull’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi popolari.

Il principio

La destinazione dei proventi ricavati dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica deve rispettare i vincoli costituzionali posti a tutela del risparmio e dei livelli essenziali delle prestazioni: la disciplina regionale che vi si discosta è costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Di cosa si occupava la norma annullata?

Della destinazione dei proventi ottenuti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel territorio della Regione Puglia.

Quali parametri sono stati invocati?

Gli artt. 47 Cost. (tutela del risparmio e accesso all’abitazione) e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost.

Qual è stato l’esito?

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.