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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia n. 48 del 2014, sull’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva modificato la disciplina sulla destinazione dei proventi ricavati dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (case popolari). Il Governo ha ritenuto che la nuova disciplina violasse i vincoli costituzionali in materia di risparmio e di livelli essenziali delle prestazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, in riferimento agli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, in tema di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata, accogliendo le censure del Governo sull’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi popolari.

Il principio

La destinazione dei proventi ricavati dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica deve rispettare i vincoli costituzionali posti a tutela del risparmio e dei livelli essenziali delle prestazioni: la disciplina regionale che vi si discosta è costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Di cosa si occupava la norma annullata?

Della destinazione dei proventi ottenuti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel territorio della Regione Puglia.

Quali parametri sono stati invocati?

Gli artt. 47 Cost. (tutela del risparmio e accesso all’abitazione) e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost.

Qual è stato l’esito?

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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