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Con l’ordinanza n. 6 del 2016 la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale.
Di cosa si tratta
Si tratta di una decisione di contenuto processuale, con cui la Corte chiude alcuni giudizi di legittimità costituzionale per il sopravvenire di una causa di estinzione del processo.
La questione di legittimità costituzionale
Nei giudizi indicati in epigrafe, riuniti per connessione, è intervenuta una causa di estinzione del processo costituzionale, che ha impedito la decisione nel merito delle questioni definite con questa ordinanza.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato estinti i processi.
Il principio
Al ricorrere dei suoi presupposti, l’estinzione del processo costituzionale determina la chiusura del giudizio senza alcuna pronuncia sul merito delle questioni di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Che tipo di decisione è l’ordinanza n. 6 del 2016?
Una decisione processuale di estinzione dei processi, senza esame del merito delle questioni definite.
Perché i giudizi vengono riuniti?
Per connessione, così da definirli congiuntamente con un’unica decisione.
Cosa accade alle altre questioni?
Sono riservate a separate pronunce, ossia decise con distinti provvedimenti.
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