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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittima, per le Province autonome di Bolzano e Trento, la norma statale che destinava 70 milioni di euro l’anno delle camere di commercio a un fondo per i confidi. Il prelievo, imposto unilateralmente, viola l’autonomia finanziaria statutaria e il metodo dell’accordo.

Di cosa si tratta

La legge di stabilità 2014 destinava una somma annua del sistema delle camere di commercio al sostegno del credito delle piccole e medie imprese. La Provincia di Bolzano lamentava che così si sottraevano risorse alle camere di commercio del suo territorio, di sua competenza statutaria.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in riferimento all’art. 79 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. n. 670 del 1972) e ad altre norme statutarie, oltre ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione. Il ricorso era proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 55, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento. Il vincolo riguardava risorse proprie delle camere di commercio, di estremo dettaglio e imposto unilateralmente, in assenza delle forme di concertazione previste dall’art. 79 dello Statuto.

Il principio

È illegittima la norma statale che, in materia di autonomia finanziaria delle Province autonome, impone unilateralmente vincoli di dettaglio su risorse di loro competenza, senza rispettare le forme di concertazione previste dallo Statuto speciale (metodo dell’accordo).

Domande e risposte

Cosa stabiliva la norma annullata?

Destinava una somma annua delle camere di commercio a un fondo per il sostegno al credito delle piccole e medie imprese.

Perché è illegittima per le Province autonome?

Perché sottraeva risorse di competenza statutaria provinciale con un vincolo di dettaglio imposto senza l’intesa prevista dallo Statuto.

L’annullamento vale solo per Bolzano?

No: la Corte ha esteso l’illegittimità anche alla Provincia autonoma di Trento, data l’identità della normativa statutaria violata.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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