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Con un’ordinanza, la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 102, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Lecce in tema di difensori.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Lecce aveva sollevato una questione sull’art. 102, comma 2, cod. proc. pen., relativo alla disciplina dei difensori nel processo penale, ma l’ordinanza di rimessione presentava carenze tali da impedirne l’esame nel merito.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 102, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Lecce.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: l’ordinanza di rimessione non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, sicché la Corte non ha potuto pronunciarsi sul merito della disposizione censurata.
Il principio
Affinché la Corte possa esaminare nel merito una questione di legittimità costituzionale, l’ordinanza di rimessione deve motivare adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza; in mancanza, la questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza esame del merito.
Perché la questione non è stata esaminata?
Per carenze dell’ordinanza di rimessione, che non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità.
Che differenza c’è con una sentenza?
L’ordinanza definisce questioni di rito o manifestamente inammissibili/infondate, senza la più ampia trattazione propria della sentenza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di eguaglianza evocato dal rimettente
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