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La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’esclusione dei condannati per reati «ostativi» dalla liberazione anticipata speciale, sollevate con riguardo ai detenuti minorenni. L’accoglimento avrebbe prodotto un’applicazione automatica, non flessibile, dell’istituto.
Di cosa si tratta
La cosiddetta liberazione anticipata speciale, introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, aumentava per un biennio la detrazione di pena per buona condotta, ma ne escludeva i condannati per i delitti «ostativi» dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Il Tribunale per i minorenni di Milano riteneva irragionevole applicare tale esclusione anche ai minorenni, per i quali vale un’esigenza rafforzata di recupero.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale per i minorenni di Milano, in funzione di giudice del reclamo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013 in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, chiedendo che i minorenni fossero esclusi dal divieto di applicare il nuovo istituto in caso di condanna per delitti ostativi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha osservato che, anche accogliendole, non ne sarebbe derivata l’applicazione flessibile e individualizzata invocata dal rimettente, bensì un’applicazione indiscriminata e automatica della liberazione anticipata speciale a tutti i minorenni condannati per delitti ostativi; il recupero di discrezionalità richiederebbe l’introduzione di criteri valutativi che spettano al legislatore.
Il principio
Quando l’accoglimento di una questione non realizzerebbe l’obiettivo perseguito dal giudice rimettente, ma produrrebbe un effetto diverso e automatico, la questione è inammissibile: l’individuazione di criteri valutativi nuovi spetta alla discrezionalità del legislatore, non alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Cos’è la liberazione anticipata speciale?
Era una misura temporanea (biennale) che aumentava la detrazione di pena concessa per la partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione, esclusi i condannati per reati ostativi.
Perché la Corte non è entrata nel merito?
Perché accogliere la questione avrebbe esteso l’istituto in modo automatico a tutti i minorenni condannati per reati ostativi, senza il recupero di discrezionalità valutativa che il giudice voleva ottenere.
A chi spetta introdurre criteri di valutazione per i minorenni?
Al legislatore: la Corte ha sottolineato che l’introduzione di specifici criteri rientra nella discrezionalità legislativa e non può essere creata dalla pronuncia costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena, richiamata per i detenuti minorenni
- Art. 31 della Costituzione — tutela dell’infanzia e della gioventù, parametro invocato
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