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La Corte non decide nel merito: dopo le ordinanze di rimessione è cambiata la legge sui reati tributari, con la soglia di punibilità dell’omesso versamento di ritenute portata da 50.000 a 150.000 euro. Per questo la Corte restituisce gli atti ai giudici, perché rivalutino le questioni alla luce del nuovo quadro normativo.

Di cosa si tratta

Tre giudici penali (Tribunali di Cosenza e Lecco e il G.i.p. di Milano) processavano persone accusate di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000). Dubitavano che fosse giusto punire questo reato sopra i 50.000 euro, quando per l’omesso versamento IVA la Corte (sentenza n. 80 del 2014) aveva già alzato la soglia a 103.291,38 euro per i fatti anteriori al 17 settembre 2011.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), nella parte in cui puniva l’omesso versamento di ritenute oltre 50.000 euro anziché oltre 103.291,38 euro, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011. I giudici rimettenti lamentavano la disparità di trattamento rispetto all’omesso versamento IVA.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Nel frattempo il d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, innalzando la soglia di punibilità a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta: un importo persino superiore a quello chiesto dai giudici. Serve quindi una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza.

Il principio

Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica legislativa che incide sulla norma censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice perché rivaluti la questione alla luce del mutato quadro normativo.

Domande e risposte

Cosa significa «restituzione degli atti»?

Significa che la Corte non decide nel merito, ma rimanda il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, affinché verifichi se il dubbio di costituzionalità ha ancora senso dopo il cambiamento della legge.

Perché non è stato deciso il merito?

Perché il d.lgs. n. 158 del 2015 ha cambiato la norma, alzando la soglia a 150.000 euro: il contesto su cui si fondava la questione non esisteva più.

Qual era il parametro costituzionale invocato?

L’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento rispetto all’omesso versamento dell’IVA.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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