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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 88, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi: la disciplina delle sopravvenienze attive da rinuncia dei soci ai crediti non viola i principi di eguaglianza e di capacità contributiva.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria regionale di Venezia, in una lite tra l’Agenzia delle entrate e una società, dubitava della norma che regola la tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla rinuncia dei soci ai propri crediti verso la società.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 88, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: la Commissione tributaria regionale di Venezia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina denunciata non determina una irragionevole disparità di trattamento né viola il principio di capacità contributiva, rientrando nella discrezionalità del legislatore tributario la configurazione del regime delle sopravvenienze attive.
Il principio
Nella materia tributaria il legislatore gode di ampia discrezionalità nel definire i presupposti d’imposta e i regimi delle componenti reddituali; la scelta è sindacabile solo se manifestamente irragionevole o arbitraria, condizione che qui non ricorre.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Ha respinto la questione: la tassazione delle sopravvenienze attive da rinuncia dei soci è legittima.
Quali principi erano invocati?
L’eguaglianza (art. 3) e la capacità contributiva (art. 53, primo comma).
Qual è il limite al legislatore tributario?
Può configurare i regimi d’imposta con ampia discrezionalità, salvo il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva
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