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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sull’art. 5, comma 3, lettera a), del d.l. n. 453 del 1993, sollevate dalla Corte dei conti pugliese. Il giudice rimettente aveva sbagliato a individuare la disposizione da impugnare: il vizio andava cercato altrove.

Di cosa si tratta

Una sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, chiamata a decidere su sequestri conservativi ante causam disposti dal presidente di sezione, dubitava che la norma sulla designazione del giudice contabile non garantisse criteri oggettivi e predeterminati, mettendo a rischio il principio del giudice naturale precostituito per legge.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 453 del 1993, nella parte in cui non prevede che la designazione del giudice avvenga su criteri oggettivi e predeterminati, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, perché il rimettente è incorso in errore nell’individuare la disposizione oggetto di impugnativa: il possibile vizio di costituzione del giudice si collega all’art. 158 cod. proc. civ. (richiamato nel rito contabile), e l’eventuale carenza di criteri andava semmai cercata nel combinato disposto dell’art. 10 della legge n. 117 del 1988 e dell’art. 11 della legge n. 15 del 2009, non nella norma censurata.

Il principio

Le garanzie di indipendenza e imparzialità e il principio del giudice naturale impongono criteri oggettivi e predeterminati nell’assegnazione degli affari, ma chi solleva la questione deve individuare esattamente la disposizione che impedisce tale tutela; un errore nell’oggetto rende inammissibile la questione.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte?

Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi sul merito, per un errore nell’individuazione della norma impugnata.

Perché la questione era inammissibile?

Perché il giudice rimettente ha censurato una norma che non era quella pertinente: il vizio andava ricercato in altre disposizioni e nell’art. 158 cod. proc. civ.

Cosa garantisce l’art. 25 della Costituzione?

Il diritto al giudice naturale precostituito per legge, che esige criteri oggettivi e predeterminati nell’assegnazione delle cause.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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