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La Corte dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla rettificazione di attribuzione di sesso: la legge n. 164 del 1982 non impone il trattamento chirurgico come condizione necessaria per ottenere la rettifica anagrafica.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Trento dubitava che la legge sulla rettificazione di attribuzione di sesso imponesse l’intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali come presupposto per ottenere il cambiamento anagrafico, in possibile contrasto con i diritti della persona.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Trento.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione «nei sensi di cui in motivazione»: si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto.

Il principio

La rettificazione di attribuzione di sesso non richiede necessariamente il trattamento chirurgico: questo non è un presupposto imprescindibile, dovendosi valutare l’identità di genere alla luce dei diritti della persona e della salute.

Domande e risposte

L’intervento chirurgico è obbligatorio per il cambio di sesso anagrafico?

No. Secondo l’interpretazione adottata dalla Corte, la legge non lo impone come condizione necessaria.

Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

È una sentenza interpretativa di rigetto: la norma è salva purché intesa nel senso indicato dalla Corte.

Quali diritti erano in gioco?

I diritti inviolabili della persona (art. 2), l’eguaglianza (art. 3), la salute (art. 32) e il rispetto della vita privata tramite l’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 8 CEDU.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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