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La Corte dichiara inammissibili le questioni sui minimi di pena previsti per i reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990): la rideterminazione delle cornici edittali spetta al legislatore.
Di cosa si tratta
Due giudici penali dubitavano che i minimi di pena previsti per i reati in materia di stupefacenti fossero troppo elevati e sproporzionati rispetto alla gravità dei fatti, chiedendo alla Corte di ridurli.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione e, in un caso, anche all’art. 117, primo comma, in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla CEDU. Giudici rimettenti: il Tribunale ordinario di Ferrara, sezione penale, e il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovereto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate.
Il principio
La determinazione della misura della pena e dei minimi edittali rientra nella discrezionalità del legislatore: la Corte non può sostituirsi a esso con interventi manipolativi privi di una soluzione costituzionalmente obbligata.
Domande e risposte
La Corte ha ridotto le pene per la droga?
No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza modificare i minimi edittali.
Cosa c’entra la finalità rieducativa della pena?
L’art. 27, terzo comma, Cost. era invocato come parametro, ma la Corte non ha esaminato il merito stante l’inammissibilità.
Perché spetta al legislatore?
Perché la scelta del quantum di pena è espressione di discrezionalità politica, sindacabile dalla Corte solo entro limiti di manifesta irragionevolezza, qui non superati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità della pena
- Art. 25 della Costituzione — invocato in materia di legalità penale
- Art. 27 della Costituzione — invocato, terzo comma, sulla finalità rieducativa della pena
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