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La Corte dichiara illegittima l’imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, sulle sentenze che chiudono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento accertando crediti già assoggettati a IVA, per evitare una doppia imposizione.
Di cosa si tratta
Nel fallimento di una società, il curatore contestava un avviso che applicava l’imposta di registro proporzionale a un decreto che accertava crediti già soggetti a IVA. La Commissione tributaria di Napoli ha sollevato la questione, lamentando una sostanziale doppia tassazione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro). Giudice rimettente: la Commissione tributaria provinciale di Napoli.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui assoggetta all’imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette a IVA.
Il principio
In applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, su atti relativi a crediti già assoggettati a IVA l’imposta di registro va applicata in misura fissa, per evitare una duplicazione del prelievo non ragionevole.
Domande e risposte
Cosa cambia in concreto?
Su quelle pronunce l’imposta di registro si applica in misura fissa e non proporzionale, riducendo il carico fiscale duplicato.
Cos’è il principio di alternatività IVA-registro?
È il criterio per cui, sugli atti già soggetti a IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa, evitando una doppia imposizione proporzionale.
Riguarda solo i fallimenti?
La pronuncia si riferisce alle sentenze sull’opposizione allo stato passivo del fallimento relative a crediti soggetti a IVA.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato sotto il profilo della ragionevolezza ed eguaglianza tributaria
- Art. 53 della Costituzione — invocato in relazione alla capacità contributiva
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