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La Corte dichiara illegittima una norma della Regione Lombardia sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici regionali, perché invade la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile».

Di cosa si tratta

Una legge di assestamento di bilancio della Regione Lombardia conteneva disposizioni che incidevano sul trattamento dei dipendenti pubblici regionali. Lo Stato ha impugnato alcune previsioni ritenendole invasive di competenze statali.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 5, comma 12, e 8, comma 13, lettere s) ed u), della legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22, in riferimento all’art. 117 della Costituzione (anche sul versante della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 12; ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 8, comma 13, lettera s); e ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 8, comma 13, lettera u).

Il principio

Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono disciplinarlo, pur conservando la competenza sulla propria organizzazione.

Domande e risposte

Perché la Lombardia non poteva regolare quel trattamento?

Perché il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, una volta privatizzato, ricade nell’ordinamento civile, riservato allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Tutte le norme impugnate sono state annullate?

No. Solo l’art. 5, comma 12; per il resto la Corte ha dichiarato una questione manifestamente infondata e l’altra inammissibile.

La Regione perde ogni competenza sui propri uffici?

No. Resta competente sull’organizzazione amministrativa, ma non sul trattamento giuridico ed economico del personale.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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