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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibili le numerose questioni sollevate da più tribunali amministrativi sull’art. 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, che ha ridisciplinato i compensi professionali degli avvocati delle pubbliche amministrazioni.

Di cosa si tratta

L’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014 ha riformato il regime dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ponendo limiti e tetti agli emolumenti. Diversi TAR ne dubitavano la legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

I giudici rimettenti (TAR Trentino-Alto Adige, Calabria, Puglia, Molise e Campania) avevano censurato l’art. 9 in riferimento all’art. 77, secondo comma (mancanza dei presupposti del decreto-legge) e agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, oltre all’art. 2 Cost., lamentando l’irragionevolezza e gli effetti del nuovo regime.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate dai vari tribunali amministrativi in riferimento ai parametri indicati, senza pronunciarsi nel merito sulla disciplina dei compensi.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale devono superare un rigoroso vaglio di ammissibilità (rilevanza, corretta individuazione della norma e dei parametri): se difettano tali requisiti, la Corte le dichiara inammissibili senza esaminarle nel merito.

Domande e risposte

Cosa disciplinava la norma contestata?

I compensi professionali degli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con nuovi limiti introdotti dal decreto-legge n. 90 del 2014.

Come si sono concluse le questioni?

Sono state tutte dichiarate inammissibili, quindi la norma non è stata esaminata nel merito.

Perché era stato evocato l’art. 77 della Costituzione?

Perché alcuni rimettenti contestavano la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per l’uso del decreto-legge.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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