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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sul divieto di arresti domiciliari per chi è già stato condannato per maltrattamenti in famiglia: il giudice rimettente non aveva adeguatamente descritto la vicenda concreta né spiegato perché la norma sarebbe applicabile.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda un soggetto già condannato che chiedeva gli arresti domiciliari. Il Giudice per le indagini preliminari di Lecce dubitava della legittimità delle norme del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario che, in presenza di determinati reati, restringono le possibilità di concedere misure alternative alla detenzione in carcere.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 275, commi 4 e 4-bis, 276, comma 1-ter, e 299, comma 4-ter, del codice di procedura penale, nonché l’art. 42, commi 1 e 2, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento all’art. 3 della Costituzione e all’art. 117 Cost. in relazione alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. Giudice rimettente: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate.
Il principio
Quando il giudice che solleva la questione non ricostruisce con sufficiente chiarezza la vicenda concreta e non motiva adeguatamente perché le norme censurate siano rilevanti nel suo giudizio, la questione non può essere esaminata nel merito e viene dichiarata inammissibile.
Domande e risposte
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
È una decisione con cui la Corte non entra nel merito perché la questione presenta vizi evidenti, qui legati alla carente descrizione del caso e della rilevanza.
La Corte ha detto che le norme sono incostituzionali?
No. Non si è pronunciata sul merito: le norme restano in vigore e nulla è stato deciso sulla loro legittimità.
Quale ruolo aveva la Convenzione sui diritti del fanciullo?
Era richiamata come parametro interposto tramite l’art. 117 Cost., ma la Corte non l’ha potuta valutare per l’inammissibilità delle questioni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato come parametro per presunta disparità di trattamento
- Art. 117 della Costituzione — invocato in relazione alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo
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