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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio nei confronti della Procura di Perugia, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio di Nicolò Pollari e Pio Pompa per peculato.
Di cosa si tratta
Il caso nasce da un conflitto tra il Governo e la Procura della Repubblica di Perugia. Il Presidente del Consiglio contestava alla Procura di aver formulato una richiesta di rinvio a giudizio (per peculato aggravato continuato) in una vicenda collegata a documenti coperti, secondo il ricorrente, da segreto di Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nel procedimento penale a carico degli imputati.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Ha osservato che la precisazione delle conclusioni del pubblico ministero in sede di udienza preliminare non costituisce un atto idoneo a ledere in via definitiva le attribuzioni costituzionali del ricorrente, non avendo l’effetto di condizionare in modo irreversibile l’esito del processo.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone un atto che incida concretamente e attualmente sulle competenze costituzionali del ricorrente: la mera richiesta del pubblico ministero in udienza preliminare non possiede tale idoneità lesiva e rende il conflitto inammissibile.
Domande e risposte
Chi aveva promosso il conflitto?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, contro la Procura della Repubblica di Perugia.
Come si è concluso?
Con una dichiarazione di inammissibilità del conflitto.
Perché inammissibile?
Perché la richiesta del pubblico ministero in udienza preliminare non è un atto idoneo a ledere in modo definitivo le attribuzioni costituzionali invocate.
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