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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge n. 132 del 2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, nella parte in cui invadono le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, riconosciute dallo statuto speciale.
Di cosa si tratta
La legge 28 giugno 2016, n. 132 ha creato un sistema integrato tra l’ISPRA e le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, con regole comuni su organizzazione, tariffe e personale. Le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno contestato che diverse di queste regole comprimessero la loro autonomia speciale in materia ambientale e organizzativa.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati numerosi articoli della legge n. 132 del 2016 (artt. 1; 4; 7; 8; 14; 15 e 16), in riferimento alle norme dello statuto speciale di autonomia e al riparto di competenze. Le questioni sono state promosse in via principale dalle Province autonome di Bolzano e di Trento.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto in parte i ricorsi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1, 5 e 7, dell’art. 8, comma 1, e dell’art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano senza rispettarne l’autonomia statutaria. Le restanti questioni sono state respinte o dichiarate inammissibili.
Il principio
Le norme statali che istituiscono un sistema a rete per la protezione dell’ambiente devono rispettare le competenze e l’autonomia organizzativa delle Province a statuto speciale, prevedendo clausole di salvaguardia che ne consentano l’adattamento alla legislazione provinciale.
Domande e risposte
Cosa stabiliva la legge n. 132 del 2016?
Istituiva il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, coordinando ISPRA e agenzie ambientali con regole comuni su organizzazione, tariffe e personale.
Perché le Province autonome hanno fatto ricorso?
Perché ritenevano che alcune disposizioni comprimessero la loro autonomia speciale in materia ambientale e organizzativa garantita dallo statuto.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni (artt. 7, 8 e 14) nella parte in cui si applicano alle Province autonome senza rispettarne l’autonomia, respingendo le altre censure.
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