Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara inammissibili le questioni sul regime transitorio delle pensioni che, dopo la riforma Fornero, poteva svantaggiare le lavoratrici pubbliche. Di fronte a un possibile contrasto con il diritto dell’Unione direttamente applicabile, il giudice avrebbe dovuto disapplicare la norma interna o sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non un incidente di costituzionalità.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, dubitava del combinato disposto di norme sul regime intertemporale pensionistico (art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 – riforma Fornero, l’interpretazione autentica del 2013 e l’art. 2, comma 21, della legge n. 335 del 1995). Poiché le donne del settore pubblico maturavano prima il diritto a pensione, ad esse si applicava obbligatoriamente la normativa previgente, con possibili effetti discriminatori.

La questione di legittimità costituzionale

Le questioni erano sollevate in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e alla direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne nel lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’art. 157 TFUE è direttamente applicabile dal giudice nazionale: di fronte a un possibile contrasto con il principio di parità di trattamento, il rimettente avrebbe dovuto disapplicare la norma interna o, in caso di dubbio, attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rendendo così superfluo l’incidente di costituzionalità.

Il principio

Quando una norma interna confligge con una disposizione del diritto dell’Unione direttamente applicabile (come l’art. 157 TFUE), il giudice deve disapplicarla o, in caso di dubbio interpretativo, sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la questione di legittimità costituzionale è in tal caso inammissibile per irrilevanza.

Domande e risposte

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché il giudice avrebbe potuto e dovuto disapplicare la norma interna in contrasto con l’art. 157 TFUE, direttamente applicabile, oppure rivolgersi alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale.

La disapplicazione equivale ad annullare la legge?

No. La non applicazione della norma interna per contrasto col diritto UE non è abrogazione né annullamento: la disposizione resta nell’ordinamento ma non viene applicata nel caso concreto.

La Corte ha escluso ogni discriminazione?

No. Ha rilevato che la diversa età pensionabile poteva far intravedere una discriminazione contraria al diritto UE, ma la via corretta era quella europea, non quella costituzionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.