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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni delle leggi finanziarie e di bilancio della Regione Abruzzo per il 2013, per il mancato rispetto dei canoni costituzionali in materia di equilibrio e gestione del risultato di amministrazione.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva impugnato più disposizioni delle leggi finanziarie e di bilancio della Regione Abruzzo per il 2013 (e successive modifiche), ritenendole non conformi alle regole costituzionali sull’equilibrio dei bilanci e sulla corretta gestione del risultato di amministrazione. Si trattava di norme che incidevano sulle previsioni di entrata e di spesa e sul disavanzo regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnate, tra le altre, le disposizioni dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, e vari articoli della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 (bilancio di previsione 2013), nonché l’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013. Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri a tutela degli equilibri di bilancio.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate: l’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. n. 2 del 2013; gli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11 e 15, comma 3, della legge reg. n. 3 del 2013; e l’art. 16 della legge reg. n. 20 del 2013.

Il principio

Le leggi regionali di bilancio devono rispettare i canoni costituzionali sull’equilibrio dei conti e sulla corretta determinazione e gestione del risultato di amministrazione: le previsioni di entrata e di spesa non possono alterare tali equilibri, pena l’illegittimità costituzionale delle relative disposizioni.

Domande e risposte

Che cosa contestava lo Stato alle leggi abruzzesi?

Contestava che numerose disposizioni delle leggi finanziarie e di bilancio della Regione Abruzzo per il 2013 non rispettassero i canoni costituzionali sull’equilibrio dei bilanci e sulla corretta gestione del risultato di amministrazione.

Che cos’è il risultato di amministrazione?

È il saldo che emerge dalla gestione del bilancio di un ente (avanzo o disavanzo): deve essere determinato e gestito secondo canoni costituzionalmente corretti, perché incide sull’equilibrio complessivo dei conti pubblici.

Quante disposizioni sono state dichiarate illegittime?

La Corte ha annullato tutte le disposizioni impugnate, articolando la decisione in più punti relativi alle leggi regionali abruzzesi n. 2 e n. 3 del 2013 e n. 20 del 2013.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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