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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 271 del Testo unico degli enti locali, nella parte in cui individua tramite un elenco le associazioni presso cui gli enti locali possono distaccare il proprio personale.
Di cosa si tratta
Gli enti locali possono distaccare temporaneamente i propri dipendenti presso alcune associazioni rappresentative, indicate dalla legge. Un’associazione esclusa da quell’elenco ha contestato la scelta del legislatore di prevedere un elenco nominativo anziché un criterio di rappresentatività.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, quinta sezione, ha sollevato questione sull’art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui prevede un elenco nominativo di associazioni, anziché il riferimento a quelle maggiormente rappresentative.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
Il principio
La scelta del legislatore di individuare con un elenco le associazioni presso cui gli enti locali possono distaccare i propri dipendenti rientra nella sua discrezionalità e non è manifestamente irragionevole né lesiva della libertà di associazione o dell’autonomia degli enti locali.
Domande e risposte
Che cosa prevede l’art. 271 del TUEL?
Consente agli enti locali di distaccare temporaneamente dipendenti presso alcune associazioni, individuate da un elenco previsto dalla legge.
Che cosa contestava il Consiglio di Stato?
Che l’elenco fosse nominativo e tassativo, invece di richiamare le associazioni maggiormente rappresentative.
Come ha deciso la Corte?
Ha respinto le censure: l’elenco non è irragionevole e non viola la libertà di associazione né l’autonomia locale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 18 della Costituzione — libertà di associazione, parametro invocato
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione, parametro invocato
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