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La Corte ha dichiarato inammissibile la questione con cui la Regione siciliana contestava la norma statale sul finanziamento degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.
Di cosa si tratta
Chi subisce un danno permanente a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati ha diritto a un indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992. La legge di stabilità 2016 ha disciplinato aspetti del relativo finanziamento; la Regione siciliana ha contestato l’applicazione di tale norma al proprio territorio.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione siciliana ha impugnato l’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 17, lettera b), 20, 36 e 43 dello statuto siciliano e alle relative norme di attuazione, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni in materia finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, riservando a separate pronunce le altre questioni promosse con lo stesso ricorso.
Il principio
La censura regionale è stata ritenuta inammissibile: la Regione non ha adeguatamente dimostrato l’effettiva applicabilità e l’incidenza lesiva della norma statale sulle proprie competenze finanziarie statutarie.
Domande e risposte
Di che indennizzi si tratta?
Degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992 per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Perché la questione è inammissibile?
Perché la Regione non ha dimostrato in modo adeguato che la norma statale si applicasse al suo territorio e ne ledesse le competenze.
La Corte ha esaminato il merito?
No. Si è fermata a un giudizio di inammissibilità, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni del ricorso.
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