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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso dello Stato contro una norma della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Di cosa si tratta
Le Regioni disciplinano l’organizzazione dei servizi sociali sul proprio territorio. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva modificato la disciplina sugli operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e lo Stato aveva impugnato una di tali previsioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 2016, n. 9, nella parte in cui aggiungeva un comma all’art. 36 della legge regionale n. 6 del 2006, in materia di operatori dei servizi sociali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Le vicende processuali successive al ricorso, tra cui la rinuncia all’impugnazione, hanno comportato l’estinzione del giudizio, senza pronuncia nel merito.
Il principio
L’estinzione del processo, conseguente alla rinuncia all’impugnazione, impedisce l’esame nel merito: la Corte non si pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma impugnata.
Domande e risposte
Perché il processo è stato dichiarato estinto?
Perché le vicende successive al ricorso, in particolare la rinuncia all’impugnazione, hanno determinato l’estinzione del giudizio.
C’è stata una decisione sulla legittimità della norma?
No. Con l’estinzione la Corte non esamina il merito: nessun giudizio sulla costituzionalità.
Che cosa disciplinava la norma impugnata?
Modifiche alla disciplina regionale sugli operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
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