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La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il reato che punisce chi, sottoposto a misure di prevenzione, omette di comunicare le variazioni patrimoniali, anche quando si tratti di atti già trascritti nei registri immobiliari e registrati ai fini fiscali. La norma non viola i principi penali invocati.
Di cosa si tratta
La legislazione antimafia impone a chi è sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio. Il dubbio riguardava se questo obbligo – e la sua sanzione penale – avesse senso anche per atti già pubblici e conoscibili dallo Stato (trascritti e registrati).
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 31, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, e l’art. 76, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), nella parte in cui si riferiscono anche alle variazioni compiute con atti pubblici soggetti a trascrizione e registrazione fiscale, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata dal GUP del Tribunale di Palermo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. L’obbligo di comunicazione e la relativa sanzione penale restano legittimi anche per gli atti già trascritti e registrati.
Il principio
L’obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali ha una funzione autonoma di controllo mirato sul soggetto pericoloso, che non viene meno per il fatto che l’atto sia già conoscibile attraverso i pubblici registri: la previsione del reato non è quindi irragionevole né lesiva dei principi penali invocati.
Domande e risposte
Chi deve comunicare le variazioni patrimoniali?
Le persone sottoposte a misure di prevenzione previste dalla legislazione antimafia.
Vale anche per atti già registrati e trascritti?
Sì. La Corte ha confermato che l’obbligo e la sanzione penale operano anche in questi casi.
Perché non basta la trascrizione nei registri?
Perché la comunicazione assolve a una funzione di controllo specifico e tempestivo sul soggetto pericoloso, diversa dalla pubblicità generale dei registri.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità in materia penale, parametro evocato
- Art. 27 della Costituzione — responsabilità penale e finalità della pena
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
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