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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 12, commi 3 e 3-ter, del Testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), che prevedono una multa in misura fissa per ogni persona trasportata nel delitto di procurato ingresso illegale di stranieri.
Di cosa si tratta
Il Testo unico sull’immigrazione punisce chi procura l’ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato. Per queste condotte la legge stabilisce una multa fissa per ciascuna persona trasportata, e non una pena variabile tra un minimo e un massimo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ragusa aveva sollevato questioni di legittimità dell’art. 12, commi 3 e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ritenendo irragionevole e sproporzionato l’automatismo sanzionatorio della pena pecuniaria fissa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Ragusa.
Il principio
La previsione di una multa in misura fissa per il favoreggiamento dell’immigrazione illegale, parametrata al numero di persone trasportate, non è stata ritenuta in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.
Domande e risposte
Che cosa prevede l’art. 12 del Testo unico immigrazione?
Sanziona penalmente il procurato ingresso illegale di stranieri, con una multa fissa per ogni persona trasportata, più elevata nelle ipotesi aggravate.
Perché il giudice dubitava della norma?
Perché riteneva che la pena pecuniaria fissa, non graduabile, fosse irragionevole e impedisse di adeguare la sanzione al caso concreto.
Quali parametri sono stati invocati?
Gli artt. 3 e 27 della Costituzione, cioè uguaglianza e ragionevolezza e la funzione rieducativa della pena.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato contro l’automatismo sanzionatorio
- Art. 27 della Costituzione — principio di personalità e funzione rieducativa della pena, parametro invocato
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