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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondate le numerose questioni sollevate dal TAR del Lazio sull’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, la norma che ha rimodulato («spalmato») gli incentivi statali agli impianti fotovoltaici.

Di cosa si tratta

Per favorire l’energia solare lo Stato aveva riconosciuto agli impianti fotovoltaici incentivi pluriennali. Il decreto-legge n. 91 del 2014 è intervenuto rimodulando questi incentivi per gli impianti di maggiore potenza, riducendone o diluendone l’importo nel tempo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva sollevato, con numerose ordinanze, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge n. 116 del 2014), in riferimento agli artt. 3, 41 e 77 della Costituzione.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dal TAR del Lazio sull’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014.

Il principio

La rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico non è stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali invocati: la Corte conferma la legittimità della disciplina, sulla scia delle proprie precedenti decisioni in materia.

Domande e risposte

Che cosa sono gli incentivi al fotovoltaico?

Sono contributi pubblici pluriennali riconosciuti ai produttori di energia da impianti solari per remunerare l’energia immessa in rete.

Perché si parla di «spalma-incentivi»?

Perché la norma ha diluito nel tempo (rimodulato) gli incentivi spettanti agli impianti di maggiore potenza, riducendone l’onere annuo per lo Stato.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Gli artt. 3, 41 e 77 della Costituzione: uguaglianza, libertà di iniziativa economica e presupposti per i decreti-legge.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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