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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Ferrara perché il decreto penale di condanna non avverte l’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Di cosa si tratta
Il decreto penale di condanna è un provvedimento con cui il giudice condanna l’imputato «a tavolino», senza un’udienza, lasciandogli però la possibilità di opporsi. L’art. 460 cod. proc. pen. elenca gli avvisi che il decreto deve contenere sui diritti dell’imputato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Ferrara dubitava della legittimità dell’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna avverta l’imputato della facoltà di chiedere, con l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Ferrara.
Il principio
Una pronuncia di manifesta inammissibilità non entra nel merito: la Corte non si pronuncia sulla fondatezza del dubbio di costituzionalità, ma rileva un ostacolo processuale che impedisce di esaminare la questione così come è stata posta dal giudice rimettente.
Domande e risposte
Che cos’è il decreto penale di condanna?
È un provvedimento con cui il giudice condanna l’imputato senza udienza, su richiesta del pubblico ministero; l’imputato può opporsi entro un termine per ottenere un giudizio ordinario.
Quali parametri costituzionali erano stati invocati?
Gli artt. 3 e 24 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e il diritto di difesa.
Che cosa significa manifesta inammissibilità?
Significa che la Corte non decide nel merito perché la questione presenta un vizio che ne impedisce l’esame; la norma resta in vigore invariata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato dal giudice rimettente
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro invocato dal giudice rimettente
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