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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato illegittima una norma abruzzese che incideva sui controlli per la riduzione del rischio sismico, in contrasto con i principi statali del Testo unico dell’edilizia; ha invece dichiarato inammissibili le altre censure.

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo aveva modificato la propria legge sulla prevenzione del rischio sismico; il Governo riteneva che alcune modifiche allentassero i controlli preventivi sulle costruzioni imposti a livello nazionale.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 5 e 7 della legge Regione Abruzzo n. 12/2015 (modifiche alla legge regionale n. 28/2011 in materia di rischio sismico), in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 65, 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale, nella parte in cui introduceva la lettera d) del comma 2 dell’art. 19-bis; ha invece dichiarato inammissibili la questione sull’art. 5 e quella sull’art. 7 relativa al comma 3 dell’art. 19-bis.

Il principio

Nelle materie di legislazione concorrente «protezione civile» e «governo del territorio» la Regione deve rispettare i principi fondamentali statali, tra cui i controlli preventivi sulle costruzioni in zone sismiche previsti dal Testo unico dell’edilizia: la norma regionale che li deroga è illegittima.

Domande e risposte

Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

L’art. 7 della legge Regione Abruzzo n. 12/2015, nella parte in cui introduceva una specifica deroga (lettera d del comma 2 dell’art. 19-bis) ai controlli antisismici.

Quale principio statale è stato violato?

I principi fondamentali del Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001) in materia di controlli sulle costruzioni in zone sismiche.

Perché altre censure sono state dichiarate inammissibili?

Perché, come per l’art. 5, la prospettazione del ricorso non teneva conto dell’effettivo quadro normativo e non superava il vaglio di ammissibilità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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