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La Corte ha esaminato l’impugnazione statale di numerose norme della legge urbanistica della Liguria: per varie disposizioni, modificate dalla Regione nel senso voluto dal Governo, ha dichiarato cessata la materia del contendere; sulle altre si è pronunciata secondo i rispettivi profili.
Di cosa si tratta
Lo Stato contestava che la legge ligure non assicurasse l’elaborazione congiunta tra Regione e Ministero dei beni culturali della pianificazione paesaggistica, in violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati numerosi articoli della legge Regione Liguria n. 11/2015, di modifica della legge urbanistica regionale n. 36/1997, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma, Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).
La decisione della Corte
Per varie disposizioni la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo la Regione introdotto, con legge sopravvenuta, il «Piano paesaggistico» elaborato congiuntamente con il Ministero in conformità agli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; le restanti censure sono state esaminate nei rispettivi profili.
Il principio
La pianificazione paesaggistica deve essere elaborata congiuntamente da Regione e Stato (Ministero dei beni culturali), come prescritto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio; le modifiche regionali satisfattive della pretesa statale fanno cessare la materia del contendere.
Domande e risposte
Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?
È la chiusura della questione quando la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo satisfattivo della pretesa di chi ha proposto il ricorso, senza aver avuto medio tempore applicazione.
Chi deve elaborare il piano paesaggistico?
Va elaborato congiuntamente dalla Regione e dal Ministero dei beni culturali, secondo le modalità del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La Regione può legiferare in materia urbanistica?
Sì, nei limiti delle competenze costituzionali, ma deve rispettare la tutela del paesaggio, riservata allo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, in particolare tutela del paesaggio
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