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Quando la parte rinuncia al ricorso e l’altra parte accetta, il giudizio costituzionale si chiude con la dichiarazione di estinzione del processo, senza esame nel merito della questione.
Di cosa si tratta
La Regione siciliana aveva impugnato alcune norme della legge di stabilità 2015. Nel corso del giudizio si è giunti alla chiusura in rito, senza decisione sul merito.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), promosso in via principale dalla Regione siciliana con ricorso iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2015.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, definendo così il giudizio in via di rito senza pronunciarsi sul merito della questione sollevata.
Il principio
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo costituzionale: la Corte non esamina la fondatezza della censura.
Domande e risposte
Cosa significa «estinzione del processo»?
È la chiusura del giudizio per ragioni processuali, ad esempio per rinuncia al ricorso, senza decisione sul merito della questione.
La norma impugnata resta in vigore?
Sì. Non essendoci pronuncia di merito, la norma non è toccata dalla decisione.
Perché la Corte non decide nel merito?
Perché sono venuti meno i presupposti del giudizio: con la rinuncia non vi è più una controversia da decidere.
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