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La Corte dichiara non fondata la questione sulla disciplina dei contributi pubblici all’editoria: la norma non viola il principio di eguaglianza.
Di cosa si tratta
La disposizione censurata riguardava i criteri di accesso ai contributi statali in favore delle imprese editoriali, nell’ambito degli interventi di sostegno al settore.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina dei contributi conforme al principio di eguaglianza.
Il principio
La selezione dei beneficiari dei contributi pubblici all’editoria rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola l’art. 3 Cost. se i criteri adottati non sono manifestamente irragionevoli.
Domande e risposte
Di cosa parla la decisione?
Dei criteri per accedere ai contributi pubblici destinati alle imprese editoriali.
La norma è stata annullata?
No. La questione è stata dichiarata non fondata: la disciplina resta valida.
Perché era richiamato l’art. 3?
Si lamentava una disparità di trattamento tra editori, ma la Corte non l’ha ritenuta irragionevole.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza tra imprese editoriali
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