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La Corte dichiara non fondate, nei limiti di motivazione, le questioni sul tetto ai compensi degli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
Di cosa si tratta
La disciplina contestata fissava limiti ai compensi degli amministratori di società partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011 («Salva Italia»), convertito dalla legge n. 214 del 2011, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, confermando la disciplina sui tetti retributivi.
Il principio
Il contenimento dei compensi degli amministratori delle società pubbliche è misura ragionevole di coordinamento della finanza pubblica e non viola né l’eguaglianza, né la libertà d’impresa, né il principio di buon andamento.
Domande e risposte
Chi è colpito dalla norma?
Gli amministratori di società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni, ai quali si applica un tetto retributivo.
La norma è stata confermata?
Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il tetto ai compensi resta valido.
Quali parametri erano invocati?
Eguaglianza (art. 3), riserva di legge per le prestazioni imposte (art. 23), libertà d’impresa (art. 41) e buon andamento (art. 97).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza del limite retributivo
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica evocata
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
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