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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’obbligo per il giudice di disapplicare le norme sulla prescrizione in attuazione della «regola Taricco»: tale regola non può entrare nell’ordinamento perché contrasta con il principio di determinatezza in materia penale.

Di cosa si tratta

Dopo la sentenza Taricco della Corte di giustizia UE, ai giudici italiani veniva chiesto di disapplicare le norme interne sull’interruzione della prescrizione nei casi di gravi frodi IVA, con effetti sfavorevoli per gli imputati. Tre giudici (Tribunale di Siracusa e Corte di cassazione) hanno sollevato dubbi di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2 della legge n. 130 del 2008, di ratifica del Trattato di Lisbona, nella parte in cui imponeva di applicare l’art. 325 TFUE secondo la «regola Taricco», in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25 secondo comma, 27 terzo comma, 101 secondo comma e 111 della Costituzione. Le questioni erano sollevate dal Tribunale di Siracusa e dalla Corte di cassazione.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando la propria sentenza n. 115 del 2018: il giudice comune non può applicare la «regola Taricco» perché in contrasto con il principio di determinatezza penale, a prescindere dalla collocazione temporale dei fatti.

Il principio

La prescrizione appartiene alla legalità penale sostanziale; la violazione del principio di determinatezza di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. impedisce senza eccezioni l’ingresso della «regola Taricco» nell’ordinamento italiano.

Domande e risposte

Che cos’è la «regola Taricco»?

È la regola, derivata da una sentenza della Corte di giustizia UE, che imponeva ai giudici di disapplicare alcune norme sulla prescrizione nei casi di gravi frodi IVA quando ne derivasse impunità sistematica.

Perché la Corte l’ha ritenuta inapplicabile?

Perché i presupposti di quella regola erano formulati in termini vaghi e indeterminati, in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale sancito dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione.

La data del reato cambia la conclusione?

No. La Corte ha precisato che, indipendentemente dal momento in cui i fatti sono stati commessi, il giudice comune non può applicare la «regola Taricco».

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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