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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in relazione alla disciplina della messa alla prova. La pronuncia è di rito e non entra nel merito.

Di cosa si tratta

L’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. regola l’incompatibilità del giudice. La questione era posta in relazione alla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova, ipotizzando una situazione di incompatibilità non prevista.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione alla legge n. 67 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Si tratta di una decisione processuale: la questione non è stata esaminata nel merito per vizi nella sua prospettazione.

Il principio

Quando la questione di legittimità costituzionale è affetta da vizi che ne impediscono l’esame, la Corte la dichiara manifestamente inammissibile senza pronunciarsi sul merito della norma impugnata.

Domande e risposte

Che tipo di decisione è?

Un’ordinanza di manifesta inammissibilità, cioè una pronuncia di rito che non valuta il merito.

Quale norma era impugnata?

L’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione alla disciplina della messa alla prova (legge n. 67 del 2014).

Cosa cambia per la norma?

Nulla: la disposizione resta in vigore e la questione non è stata decisa nel merito.

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