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La Corte dichiara incostituzionale il divieto, previsto per i detenuti in regime di 41-bis, di «cuocere cibi»: si tratta di una limitazione puramente afflittiva, priva di un reale collegamento con le esigenze di sicurezza.
Di cosa si tratta
L’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario prevede un regime detentivo differenziato per i detenuti più pericolosi, con varie restrizioni. Tra queste, una lettera della norma imponeva di garantire l’assoluta impossibilità di cuocere cibi nella propria camera. Un detenuto aveva proposto reclamo al magistrato di sorveglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost., ritenendo che il divieto di cuocere cibi non rispondesse a effettive esigenze di sicurezza e assumesse carattere meramente afflittivo, in contrasto con il senso di umanità e la finalità rieducativa della pena.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la questione e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «e cuocere cibi»: il divieto è stato così eliminato dal regime del 41-bis.
Il principio
Le restrizioni del regime differenziato devono essere collegate alle esigenze di sicurezza che lo giustificano: una limitazione priva di tale nesso, come il divieto di cuocere cibi, diventa puramente afflittiva e contrasta con il senso di umanità della pena.
Domande e risposte
Il detenuto in 41-bis può ora cuocere cibi in cella?
Sì: la Corte ha eliminato dal testo della norma il divieto di «cuocere cibi».
Tutto il regime del 41-bis è stato toccato?
No: la pronuncia ha annullato solo il divieto di cuocere cibi, lasciando intatte le altre restrizioni.
Quale era il vizio della norma?
Il carattere meramente afflittivo del divieto, privo di un effettivo collegamento con le esigenze di sicurezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro: ragionevolezza e divieto di trattamenti ingiustificatamente deteriori
- Art. 27 della Costituzione — parametro: senso di umanità e finalità rieducativa della pena
- Art. 32 della Costituzione — parametro: tutela della salute
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