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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni del Giudice di pace di Cava de’ Tirreni sul giudice competente a decidere l’opposizione alla sanzione per la mancata comunicazione dei dati del conducente: il criterio di competenza non viola la Costituzione.
Di cosa si tratta
Quando il proprietario di un veicolo non comunica i dati del conducente autore di una violazione, scatta una sanzione amministrativa autonoma. Il giudice rimettente dubitava delle regole che individuano quale giudice di pace sia competente a decidere l’eventuale opposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Cava de’ Tirreni, con tre ordinanze, ha sollevato le questioni — in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione — sugli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sull’art. 126-bis del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), nella parte in cui, secondo il diritto vivente, individuano il giudice competente per l’opposizione a tale sanzione.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’art. 126-bis del codice della strada.
Il principio
Il criterio legale che individua il giudice competente per l’opposizione alla sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente non viola i principi di eguaglianza, di difesa, del giudice naturale e del giusto processo.
Domande e risposte
Di quale sanzione si parla?
Della sanzione amministrativa per la mancata comunicazione, da parte del proprietario, dei dati personali e della patente del conducente al momento della violazione.
Che cosa contestava il giudice di pace?
Le regole che individuano quale giudice sia territorialmente competente a decidere l’opposizione contro quella sanzione.
Perché le questioni sono state respinte?
Perché ritenute manifestamente infondate: il criterio di competenza è risultato compatibile con i principi costituzionali invocati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, ritenuto non violato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 25 della Costituzione — principio del giudice naturale precostituito per legge
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo
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