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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme del testo unico sul casellario giudiziale nella parte in cui non escludevano dai certificati richiesti dall’interessato l’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova e la sentenza di estinzione del reato conseguente.

Di cosa si tratta

Chi accede alla messa alla prova segue un percorso di condotte riparatorie e lavori di pubblica utilità che, se positivo, porta all’estinzione del reato. I giudici rimettenti hanno rilevato che, a differenza di altri istituti premiali, di questi provvedimenti restava traccia nel certificato del casellario richiesto dal privato, con un effetto irragionevole.

La questione di legittimità costituzionale

Le questioni, sollevate dai Tribunali di Firenze, Palermo e Genova in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza e ragionevolezza), riguardavano gli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002 (testo unico sul casellario giudiziale), nella parte in cui non prevedevano l’omessa menzione, nei certificati richiesti dall’interessato, dell’ordinanza di messa alla prova ex art. 464-quater cod. proc. pen. e della relativa sentenza di estinzione ex art. 464-septies cod. proc. pen.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002 (nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 122 del 2018), nella parte in cui non escludevano dai certificati richiesti dall’interessato l’iscrizione dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova e della sentenza di estinzione del reato. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibili le altre questioni (sull’art. 5, comma 2, e quelle sollevate dal GIP di Firenze in riferimento al solo art. 3).

Il principio

È irragionevole, e contrario al principio di eguaglianza, riportare nel certificato del casellario richiesto dall’interessato la messa alla prova e la conseguente estinzione del reato, quando analogo beneficio della non menzione è riconosciuto ad altri esiti processuali premiali.

Domande e risposte

Che cos’è la messa alla prova?

È un percorso alternativo al processo, fondato su condotte riparatorie e lavori di pubblica utilità, che in caso di esito positivo porta all’estinzione del reato.

Che cosa cambia con questa sentenza?

Nel certificato del casellario richiesto dall’interessato non devono più comparire l’ordinanza di messa alla prova e la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della prova.

Perché si parla di violazione dell’eguaglianza?

Perché per altri istituti premiali (come il patteggiamento o il decreto penale) la non menzione era già prevista, mentre per la messa alla prova — che richiede una condotta attiva — era irragionevolmente negata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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