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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017 nella parte in cui istituiva il nuovo Comune con denominazione soltanto in lingua ladina («Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan»), anziché nella forma bilingue «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan».
Di cosa si tratta
Nel Trentino-Alto Adige convivono più gruppi linguistici e l’italiano è la lingua ufficiale dello Stato. La denominazione dei Comuni deve quindi rispettare il bilinguismo e non può essere espressa esclusivamente nell’idioma locale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, lamentando che la denominazione del nuovo Comune fosse espressa solo in lingua ladina, in contrasto con l’art. 99 dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972) e con gli artt. 5 e 6 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 4, nella parte in cui utilizzava la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella bilingue «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», estendendo in via consequenziale la pronuncia ad altre disposizioni della stessa legge.
Il principio
Il principio: la denominazione ufficiale di un Comune del Trentino-Alto Adige deve essere espressa anche in lingua italiana, in coerenza con il carattere ufficiale di tale lingua e con la tutela delle minoranze linguistiche.
Domande e risposte
Cosa è stato dichiarato incostituzionale?
L’art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, nella parte in cui adottava una denominazione solo in lingua ladina.
Quale denominazione è stata ritenuta corretta?
Quella bilingue «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», anziché la sola forma ladina «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan».
Quali parametri costituzionali sono stati richiamati?
Gli artt. 5 e 6 della Costituzione, oltre allo statuto speciale di autonomia.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — unità e indivisibilità della Repubblica, parametro evocato dal ricorrente.
- Art. 6 della Costituzione — tutela delle minoranze linguistiche, richiamata in tema di denominazione bilingue.
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