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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017 nella parte in cui istituiva il nuovo Comune con denominazione soltanto in lingua ladina («Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan»), anziché nella forma bilingue «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan».

Di cosa si tratta

Nel Trentino-Alto Adige convivono più gruppi linguistici e l’italiano è la lingua ufficiale dello Stato. La denominazione dei Comuni deve quindi rispettare il bilinguismo e non può essere espressa esclusivamente nell’idioma locale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, lamentando che la denominazione del nuovo Comune fosse espressa solo in lingua ladina, in contrasto con l’art. 99 dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972) e con gli artt. 5 e 6 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 4, nella parte in cui utilizzava la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella bilingue «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», estendendo in via consequenziale la pronuncia ad altre disposizioni della stessa legge.

Il principio

Il principio: la denominazione ufficiale di un Comune del Trentino-Alto Adige deve essere espressa anche in lingua italiana, in coerenza con il carattere ufficiale di tale lingua e con la tutela delle minoranze linguistiche.

Domande e risposte

Cosa è stato dichiarato incostituzionale?

L’art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, nella parte in cui adottava una denominazione solo in lingua ladina.

Quale denominazione è stata ritenuta corretta?

Quella bilingue «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», anziché la sola forma ladina «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan».

Quali parametri costituzionali sono stati richiamati?

Gli artt. 5 e 6 della Costituzione, oltre allo statuto speciale di autonomia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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