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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma dell’ordinamento penitenziario che, per le detenute condannate per reati ostativi, escludeva o subordinava a una soglia di pena espiata l’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore a dieci anni.
Di cosa si tratta
L’assistenza all’esterno dei figli minori consente alla madre detenuta di occuparsi dei propri bambini fuori dal carcere. Per i reati più gravi (i cosiddetti reati ostativi) la legge subordinava questo beneficio all’avvenuta espiazione di una parte della pena, con un automatismo che non teneva conto dell’interesse del minore.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui, tramite il rinvio all’art. 21, escludeva l’assistenza all’esterno dei figli per le detenute condannate per reati ostativi che non avessero espiato una frazione di pena.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis nella parte in cui, per le detenute condannate per reati ostativi, non consente l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli fino a dieci anni o lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo l’accertamento delle condizioni dell’art. 58-ter dello stesso ordinamento.
Il principio
L’interesse del minore a ricevere assistenza dalla madre non può essere sacrificato da automatismi legati al titolo di reato: occorre una valutazione in concreto, perché la tutela dell’infanzia e della famiglia prevale sulle preclusioni rigide.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato incostituzionale la norma che negava o ritardava, per le detenute condannate per reati ostativi, l’assistenza all’esterno dei figli fino a dieci anni.
Perché?
Perché l’automatismo legato al tipo di reato sacrificava l’interesse del minore e la tutela della famiglia, senza una valutazione concreta del caso.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, contro l’automatismo censurato.
- Art. 29 della Costituzione — Tutela della famiglia come società naturale.
- Art. 30 della Costituzione — Diritto-dovere dei genitori di mantenere ed educare i figli.
- Art. 31 della Costituzione — Protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù.
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