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La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sul divieto, sanzionato disciplinarmente, di iscrizione o partecipazione sistematica dei magistrati ai partiti politici, ritenendolo legittimo anche per i magistrati collocati fuori ruolo «per motivi elettorali» (il cosiddetto caso Emiliano).
Di cosa si tratta
Un magistrato eletto a una carica politica era stato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, in aspettativa per motivi elettorali. La legge prevede come illecito disciplinare l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa dei magistrati a partiti politici. Si discuteva se tale divieto valesse anche per chi, pur restando magistrato, esercita temporaneamente un mandato politico.
La questione di legittimità costituzionale
La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nella parte in cui prevede come illecito disciplinare l’iscrizione o la partecipazione a partiti anche per i magistrati fuori ruolo perché in aspettativa per motivi elettorali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il divieto risponde all’esigenza di tutelare l’indipendenza, l’imparzialità e la relativa immagine esteriore del magistrato, valori che permangono anche quando egli è collocato fuori ruolo per motivi elettorali e che giustificano la sanzione disciplinare.
Il principio
L’indipendenza e l’imparzialità del magistrato — e l’apparenza di esse agli occhi dei cittadini — giustificano il divieto di iscrizione ai partiti politici, che resta legittimo anche per chi sia temporaneamente fuori ruolo per ragioni elettorali.
Domande e risposte
Cosa è stato deciso?
Che il divieto di iscrizione dei magistrati ai partiti, sanzionato in via disciplinare, è legittimo anche per i magistrati fuori ruolo per motivi elettorali.
Perché la Corte ha respinto i dubbi?
Perché il divieto tutela l’indipendenza e l’imparzialità del magistrato e la loro percezione esterna, esigenza che non viene meno con il collocamento fuori ruolo.
A cosa si riferisce il caso?
Al cosiddetto caso Emiliano, relativo a un magistrato impegnato in un mandato elettivo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato a confronto con altri pubblici dipendenti.
- Art. 18 della Costituzione — Libertà di associazione, bilanciata con i doveri del magistrato.
- Art. 49 della Costituzione — Diritto dei cittadini di associarsi in partiti politici.
- Art. 98 della Costituzione — Possibilità di limitare con legge l’iscrizione ai partiti per i magistrati.
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