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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sulla bancarotta fraudolenta che imponeva pene accessorie di durata fissa pari a dieci anni, sostituendo la previsione con una durata «fino a dieci anni», da commisurare al caso concreto.

Di cosa si tratta

L’art. 216 della legge fallimentare prevede, per chi è condannato per bancarotta fraudolenta, le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Nella formulazione censurata, tali pene avevano durata fissa di dieci anni, senza possibilità per il giudice di graduarle.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, e dell’art. 223, ultimo comma, del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui prevedeva la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie, anziché la durata «fino a dieci anni». Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 223, ultimo comma. È stata inoltre dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio di una parte civile.

Il principio

Le pene accessorie a durata fissa, sganciate dalla concreta gravità del fatto e dalla personalità del condannato, contrastano con i principi costituzionali in materia penale: il giudice deve poterle commisurare al caso concreto entro un limite massimo, anziché applicarle in misura rigidamente predeterminata.

Domande e risposte

Quali pene accessorie riguardava la decisione?

L’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, previste per la condanna per bancarotta fraudolenta.

Cosa è cambiato con la sentenza?

La durata di queste pene accessorie non è più fissa in dieci anni: il giudice deve commisurarle al caso concreto entro il limite massimo di dieci anni («fino a dieci anni»).

Chi aveva sollevato la questione?

La Corte di cassazione, prima sezione penale, in un procedimento penale per bancarotta fraudolenta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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