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Con un’ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata sull’art. 660 del codice penale, che punisce la molestia o il disturbo alle persone. La questione non è stata esaminata nel merito.
Di cosa si tratta
L’art. 660 del codice penale punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o con il mezzo del telefono, reca a taluno molestia o disturbo per petulanza o altro biasimevole motivo. Il caso nasceva in un procedimento penale relativo a questa contravvenzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Varese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 660 del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Non vi è stata pronuncia nel merito: l’art. 660 c.p. resta in vigore.
Il principio
Le questioni che presentano vizi evidenti vengono dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanza, senza che la Corte si pronunci sulla fondatezza della censura.
Domande e risposte
Cosa punisce l’art. 660 del codice penale?
Punisce la molestia o il disturbo alle persone realizzato in luogo pubblico o aperto al pubblico, o con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo.
La Corte ha modificato la norma?
No. Ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione; l’art. 660 c.p. resta in vigore.
Quale parametro era invocato?
L’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza invocato dal giudice rimettente
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