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Con un’ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata sull’art. 660 del codice penale, che punisce la molestia o il disturbo alle persone. La questione non è stata esaminata nel merito.

Di cosa si tratta

L’art. 660 del codice penale punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o con il mezzo del telefono, reca a taluno molestia o disturbo per petulanza o altro biasimevole motivo. Il caso nasceva in un procedimento penale relativo a questa contravvenzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Varese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 660 del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Non vi è stata pronuncia nel merito: l’art. 660 c.p. resta in vigore.

Il principio

Le questioni che presentano vizi evidenti vengono dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanza, senza che la Corte si pronunci sulla fondatezza della censura.

Domande e risposte

Cosa punisce l’art. 660 del codice penale?

Punisce la molestia o il disturbo alle persone realizzato in luogo pubblico o aperto al pubblico, o con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo.

La Corte ha modificato la norma?

No. Ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione; l’art. 660 c.p. resta in vigore.

Quale parametro era invocato?

L’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza.

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