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La Corte costituzionale ha respinto i dubbi sulla norma che limita a cinque anni la durata della concessione del servizio farmaceutico affidato alla società risultante dalla privatizzazione di una farmacia comunale. La disciplina, ispirata al contenimento della spesa e alla tutela della concorrenza, non viola la libertà d’impresa né il risparmio.

Di cosa si tratta

I Comuni possono gestire le farmacie comunali anche tramite società miste pubblico-private. La legge di stabilità 2014 aveva fissato a cinque anni la durata della concessione del servizio affidato alla società nata dalla procedura di privatizzazione, con possibili effetti retroattivi sulle posizioni in corso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 568-bis, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 41 e 47 della Costituzione, lamentando la lesione dell’affidamento del farmacista che aveva aderito al partenariato pubblico-privato e la compressione della libertà d’impresa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. La norma, pur incidendo sulle posizioni in corso, persegue le finalità legittime del contenimento della spesa e della tutela della concorrenza, e il limite quinquennale alla concessione non è manifestamente irragionevole né lesivo della libertà di iniziativa economica o della tutela del risparmio.

Il principio

La fissazione di un termine di durata della concessione del servizio farmaceutico affidato alla società di gestione rientra nella discrezionalità del legislatore: scelte ispirate al contenimento della spesa pubblica e alla concorrenza non violano gli artt. 41 e 47 Cost. se non sono irragionevoli.

Domande e risposte

Quanto dura la concessione del servizio farmaceutico dopo la privatizzazione?

La legge fissa una durata di cinque anni per la concessione affidata alla società risultante dalla procedura di privatizzazione della farmacia comunale.

Perché la norma non viola la libertà d’impresa?

Perché persegue finalità legittime — contenimento della spesa e tutela della concorrenza — e il limite temporale non è stato giudicato irragionevole o sproporzionato.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

Gli artt. 3 (ragionevolezza e affidamento), 41 (libertà di iniziativa economica) e 47 (tutela del risparmio) della Costituzione: tutti ritenuti non violati.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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