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La Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate nella celebre vicenda Taricco. Dopo il chiarimento della Corte di giustizia (Taricco-bis), la «regola Taricco» sulla disapplicazione della prescrizione nelle frodi IVA non si applica quando contrasta con il principio di determinatezza in materia penale, garantito dall’art. 25, secondo comma, Cost.
Di cosa si tratta
La sentenza Taricco della Corte di giustizia UE (2015) imponeva ai giudici italiani di disapplicare i limiti alla prescrizione nei casi di gravi frodi sull’IVA lesive degli interessi finanziari dell’Unione (art. 325 TFUE). Ciò sollevava un conflitto con il principio di legalità penale del nostro ordinamento.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Milano hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 130 del 2008 (esecuzione del Trattato di Lisbona), nella parte in cui, imponendo di applicare l’art. 325 TFUE come interpretato nella sentenza Taricco, comportava la disapplicazione degli artt. 160 e 161 cod. pen. sulla prescrizione, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25 secondo comma, 27 terzo comma e 101 secondo comma della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di giustizia con la sentenza Taricco-bis (M.A.S. e M.B., causa C-42/17), la «regola Taricco» non si applica se incompatibile con il principio di determinatezza in materia penale, espressione del principio di legalità sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. Il giudice nazionale non è quindi tenuto a disapplicare la prescrizione quando ciò violerebbe tale principio.
Il principio
Il principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) — che include la determinatezza e l’irretroattività, data la natura sostanziale della prescrizione nell’ordinamento italiano — opera come limite anche di fronte agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione: la stessa Corte di giustizia ha riconosciuto che la regola Taricco non si applica quando contrasta con esso.
Domande e risposte
Cos’è la «regola Taricco»?
È l’obbligo, affermato dalla Corte di giustizia UE nel 2015, di disapplicare i limiti alla prescrizione nei casi di gravi frodi IVA lesive degli interessi finanziari dell’Unione.
Perché in Italia non si applica sempre?
Perché in Italia la prescrizione ha natura sostanziale ed è coperta dal principio di legalità penale (determinatezza e irretroattività): la regola Taricco cede quando lo violerebbe, come riconosciuto dalla stessa Corte di giustizia nel caso Taricco-bis.
Cosa sono i «controlimiti»?
Sono i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale che limitano l’ingresso del diritto dell’Unione: qui il principio di legalità penale dell’art. 25, secondo comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità in materia penale (determinatezza e irretroattività): è il parametro centrale che limita l’applicazione della regola Taricco.
- Art. 11 della Costituzione — apertura dell’ordinamento al diritto dell’Unione europea, da conciliare con i principi supremi costituzionali.
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza e funzione della pena, evocati a tutela dell’imputato in materia di prescrizione.
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