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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione, da parte della Regione Veneto, di alcune norme del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica. La Regione aveva rinunciato al ricorso dopo modifiche legislative ritenute soddisfacenti, e il Governo aveva accettato la rinuncia.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva impugnato varie disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), lamentando la compressione della propria autonomia organizzativa e finanziaria e la violazione del principio di leale collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
Con ricorso in via principale, la Regione Veneto aveva censurato gli artt. 4, 11, 14, 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117 (terzo e quarto comma), 118, 119 e 120 della Costituzione. Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 100 del 2017, ritenute satisfattive, la Regione ha rinunciato al giudizio e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Nei giudizi in via principale, la rinuncia all’impugnazione da parte della Regione ricorrente, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il principio
Nel giudizio di costituzionalità in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita comporta l’estinzione del processo: la Corte non si pronuncia nel merito delle questioni sollevate.
Domande e risposte
Cosa significa «estinzione del processo»?
Significa che il giudizio si chiude senza una decisione nel merito, perché è venuto meno l’interesse a proseguirlo (qui per rinuncia accettata).
Perché la Regione ha rinunciato?
Perché il legislatore statale aveva nel frattempo modificato il Testo unico (con il d.lgs. n. 100 del 2017) in modo ritenuto soddisfacente rispetto alle censure mosse.
La rinuncia basta da sola a chiudere il giudizio?
Nel giudizio in via principale è necessaria anche l’accettazione della parte resistente costituita: qui il Governo ha accettato la rinuncia.
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