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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Veneto che dava precedenza nell’ammissione agli asili nido ai figli di genitori residenti o occupati in Veneto da almeno quindici anni. Un criterio del genere tradisce la funzione sociale ed educativa del servizio.
Di cosa si tratta
Gli asili nido hanno una doppia funzione: educativa, a vantaggio dei bambini, e socio-assistenziale, per consentire ai genitori — in particolare alle madri — di lavorare. La Regione Veneto aveva introdotto un titolo di precedenza per i figli di genitori radicati in Veneto da almeno quindici anni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge reg. Veneto n. 6 del 2017, che modificava l’art. 8 della legge reg. n. 32 del 1990, denunciando la violazione degli artt. 3, 31, secondo comma, 16, 120, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla libertà di circolazione UE).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, ritenendo fondate le questioni relative agli artt. 3, 117 primo comma (in relazione all’art. 21 TFUE), 120 primo comma e 31 secondo comma. Il requisito della residenza protratta per quindici anni prescinde totalmente dal fattore economico, contraddice la vocazione universalistica dei servizi sociali ed è sproporzionato rispetto allo scopo di garantire un legame con il territorio.
Il principio
La residenza protratta per un periodo lungo e dirimente, come criterio di precedenza nell’accesso ai servizi sociali, viola il principio di ragionevolezza e di uguaglianza: non esiste correlazione tra la durata della residenza e il bisogno della persona. Gli asili nido devono essere destinati primariamente alle famiglie in condizioni di disagio economico o sociale.
Domande e risposte
Una Regione può dare precedenza ai residenti per gli asili nido?
La residenza in sé può essere un criterio per individuare l’ente competente, ma la residenza protratta per quindici anni come titolo di precedenza è stata giudicata incostituzionale perché arbitraria e sproporzionata.
Perché il criterio viola anche il diritto europeo?
Perché svantaggia i cittadini dell’Unione che hanno esercitato la libertà di circolazione (art. 21 TFUE), imponendo un legame con il territorio eccezionalmente lungo e quindi sproporzionato.
A chi devono andare prioritariamente gli asili nido?
Alle famiglie in condizioni di disagio economico o sociale, in coerenza con la funzione di uguaglianza sostanziale fissata dall’art. 3, secondo comma, della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza: il criterio di precedenza prescinde dal bisogno reale e discrimina chi non è radicato in Veneto.
- Art. 31 della Costituzione — tutela dell’infanzia: la norma distorce la funzione del servizio, distogliendolo dalle famiglie che ne hanno bisogno.
- Art. 120 della Costituzione — divieto per le Regioni di ostacolare la libera circolazione delle persone tra le Regioni.
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