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La Corte costituzionale, decidendo un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dichiara che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese alla stampa da un senatore, e annulla la relativa delibera. Senza nesso funzionale con l’attività parlamentare, non opera la guarentigia dell’art. 68 Cost.
Di cosa si tratta
Un senatore aveva rilasciato alla stampa locale dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti di un dirigente sanitario, che ha promosso un giudizio civile per risarcimento. Il Senato aveva deliberato che quelle dichiarazioni costituivano opinioni insindacabili ai sensi dell’art. 68 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Cosenza, davanti al quale pendeva la causa civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la deliberazione del Senato del 16 settembre 2015, relativa all’insindacabilità, ex art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni del senatore.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni come opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e ha conseguentemente annullato la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato nella seduta del 16 settembre 2015.
Il principio
La guarentigia dell’insindacabilità dell’art. 68, primo comma, Cost. copre solo le opinioni che presentano un nesso funzionale con l’attività parlamentare. Dichiarazioni alla stampa prive di tale collegamento non possono essere coperte dalla deliberazione di insindacabilità.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare?
È la garanzia per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.
Perché la delibera del Senato è stata annullata?
Perché mancava il nesso funzionale tra le dichiarazioni alla stampa e l’attività parlamentare richiesto dall’art. 68 Cost.
Cosa succede ora alla causa civile?
Venuta meno la copertura dell’insindacabilità, il giudizio civile per diffamazione può proseguire.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.