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La Corte dichiara inammissibili le questioni che chiedevano di trasformare in illecito civile il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 cod. pen.): la scelta tra sanzione penale e sanzione pecuniaria civile spetta al legislatore e la Corte non può sostituirsi a lui in materia di politica criminale.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 7 del 2016 ha trasformato in illeciti civili, puniti con sanzioni pecuniarie, alcuni reati contro il patrimonio, lasciando però penalmente rilevante il deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 cod. pen.). Due tribunali ritenevano irragionevole che una condotta meno grave restasse reato mentre condotte più gravi fossero state depenalizzate.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha censurato l’art. 639, secondo comma, e il Tribunale di Aosta l’art. 639, primo comma, del codice penale, entrambi in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio rispetto alle condotte depenalizzate dal d.lgs. n. 7 del 2016, ritenute lesive in modo più intenso del medesimo bene giuridico.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni. La richiesta dei rimettenti mirava a un intervento di depenalizzazione che comporta scelte di politica criminale riservate alla discrezionalità del legislatore: non spetta alla Corte sostituire la sanzione penale con quella civile, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate.
Il principio
La scelta di mantenere penalmente rilevante una condotta o di trasformarla in illecito civile rientra nella discrezionalità del legislatore: la Corte non può operare interventi di depenalizzazione, che presuppongono valutazioni di politica criminale a essa precluse.
Domande e risposte
Cosa chiedevano i due tribunali?
Di rendere il deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 cod. pen.) un illecito civile con sanzione pecuniaria, come avvenuto per altre condotte ritenute più gravi e già depenalizzate dal d.lgs. n. 7 del 2016.
Perché le questioni sono inammissibili?
Perché la depenalizzazione richiesta implica scelte di politica criminale riservate al legislatore: la Corte non può sostituire la sanzione penale con quella civile in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.
La Corte ha negato che vi fosse una sperequazione?
La Corte non ha deciso il merito: si è arrestata alla soglia dell’ammissibilità, rilevando che l’intervento richiesto eccedeva i propri poteri e apparteneva alla discrezionalità legislativa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato contro la disparità di trattamento sanzionatorio.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.