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La Corte costituzionale dichiara illegittime alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2016 in materia di istruzione, nella parte in cui incidevano sul carattere collegiale dell’organo chiamato a valutare il personale scolastico. Il processo si estingue per le altre censure, oggetto di rinuncia accettata.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano aveva modificato la propria disciplina sull’autonomia delle scuole, intervenendo sulle verifiche e sulla proposta di valutazione del personale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale alcune di queste modifiche.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 1, comma 2; 3, comma 2; e 4, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, che introducevano nuovi commi all’art. 13-bis della legge prov. n. 12 del 2000 sull’autonomia delle scuole. Il ricorso è stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri; in corso di giudizio è intervenuta rinuncia parziale alle censure relative agli artt. 3 e 4, accettata dalla Provincia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, nella parte in cui introduceva il comma 3 dell’art. 13-bis, limitatamente all’esclusione del carattere sempre collegiale dell’organo deputato a svolgere le verifiche e a formulare la proposta di valutazione, e nella parte in cui introduceva il comma 4 del medesimo art. 13-bis. Ha inoltre dichiarato estinto il processo sulle questioni relative agli artt. 3, comma 2, e 4, comma 4, per intervenuta rinuncia accettata.
Il principio
Le verifiche e la proposta di valutazione del personale scolastico devono mantenere natura collegiale: il legislatore provinciale non può escludere tale carattere senza incorrere in illegittimità costituzionale.
Domande e risposte
Che cosa contestava lo Stato?
Le modifiche provinciali che incidevano sulle modalità di valutazione del personale scolastico e sulla composizione dell’organo competente.
Perché il processo si è estinto su alcune norme?
Perché il Presidente del Consiglio ha rinunciato parzialmente al ricorso e la Provincia ha accettato la rinuncia.
Cosa resta annullato?
Le disposizioni che eliminavano la collegialità dell’organo di valutazione e l’ulteriore comma introdotto all’art. 13-bis.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato, Regioni e Province autonome in materia di istruzione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.