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La Corte dichiara non fondata la questione sulla disciplina dell’incidente probatorio del minore: il sistema processuale già offre strumenti per proteggere il minore chiamato a testimoniare, senza che sia necessario delegare l’atto al giudice del luogo di residenza.
Di cosa si tratta
Quando un minore deve essere ascoltato come testimone in sede di incidente probatorio, può trovarsi a dover raggiungere il tribunale competente lontano dalla propria dimora. Il GIP di Lecce riteneva che ciò potesse pregiudicarne il benessere e chiedeva la possibilità di delegare l’esame al giudice del luogo in cui il minore risiede.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha censurato gli artt. 398, comma 5, e 133 del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 4 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), che impongono di considerare preminente l’interesse superiore del minore. Secondo il rimettente le norme imporrebbero l’accompagnamento coattivo del minore, sacrificandone la serenità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il sistema processuale già consente di tutelare il minore con modalità protette di assunzione della testimonianza e con la valutazione dell’effettivo impedimento a comparire; l’interpretazione prospettata dal rimettente non è l’unica possibile e l’interesse del minore può essere salvaguardato senza la delega territoriale invocata.
Il principio
L’interesse superiore del minore va garantito attraverso gli strumenti già previsti dall’ordinamento per l’assunzione protetta della prova; non è costituzionalmente necessario introdurre un meccanismo di delega dell’incidente probatorio al giudice del luogo di dimora del minore.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il giudice di Lecce?
Che, in presenza di situazioni di disagio del minore, il giudice competente potesse delegare l’incidente probatorio al GIP del luogo in cui il minore risiede, anziché imporne la comparizione presso il tribunale procedente.
Su quale norma internazionale si fondava la censura?
Sugli artt. 3 e 4 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, richiamati come parametro interposto tramite l’art. 117, primo comma, Cost., che impongono di considerare preminente l’interesse superiore del minore.
Perché la Corte ha respinto la questione?
Perché l’ordinamento già appronta strumenti idonei a tutelare il minore testimone, sicché la lamentata lacuna non sussiste e la tutela del benessere del minore non richiede la delega territoriale dell’atto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Parametro che impone il rispetto degli obblighi internazionali, qui la Convenzione sui diritti del fanciullo.
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